Negli ambienti di lavoro è facile trovare delle scaffalature metalliche utilizzate per lo stoccaggio di merci e prodotti.
Spesso, però, alle scaffalature non viene dato il giusto peso nell’ottica della valutazione (e della riduzione) dei rischi presenti in azienda. Questo espone i lavoratori a diversi pericoli, tra cui lo schiacciamento in seguito al ribaltamento della scaffalatura, la caduta di materiali dall’alto, ecc.
È pertanto necessario che il datore di lavoro valuti nella maniera corretta i rischi legati alla presenza di scaffalature e rispetti alcuni obblighi.
Nel seguito sono riassunti alcuni aspetti, che non possono essere considerati esaustivi ma delineano un quadro di massima dei diversi casi o situazioni che si possono presentare e che vanno poi approfonditi caso per caso.
Scaffalature e manutenzioni
Prima di entrare nel merito degli obblighi relativi alle scaffalature, occorre precisare che esistono tantissime tipologie di scaffalature riscontrabili negli ambienti di lavoro. La Commissione per gli interpelli (in particolare nell’interpello n.16/2013 del 20/12/2013), prendendo spunto dalla “Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi” edita dall’ACAI, ha classificato le scaffalature in:
- scaffalature leggere (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
- scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);
- scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano – ogni livello di ciascuna luce – da 5t a 20t);
- magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);
- magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
- archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti); – scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura dell’edificio);
- scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori)”.
Leggi tutto l'articolo, a cura di: Ing. Davide Marcheselli – Syrios Srl, a questo link: https://www.ambientesicurezzanews.it/sicurezza/scaffalature-stoccaggio-sicurezza-obblighi.php